Asta giudiziaria, cos'è
Le aste giudiziarie sono uno strumento per attuare la vendita forzata di un bene. La legge prevede che, se un privato o una società sono gravati da debiti insoluti, i loro beni possano essere oggetto di vendita forzata.
Viene così permesso ai creditori di assicurarsi il soddisfacimento del loro avere e all'acquirente di ottenere i diritti sul bene che spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Le modalità con le quali si possono svolgere tali vendite sono di due tipi: vendita senza incanto e vendita con incanto (ormai obsoleta e non più in uso).
La Vendita senza incanto è di due tipi: Analogica (in busta chiusa) o Telematica (Sincrona e Asincrona).
Il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione dispone il trasferimento del bene espropriato all'aggiudicatario ha l'ulteriore effetto di provocare la cancellazione di tutti i gravami quali ipoteche e pignoramenti (cosiddetto "effetto purgativo o liberatorio della vendita forzata immobiliare") (art. 586 c.p.c.).
A seguito della recente riforma del processo esecutivo nelle procedure in cui il giudice ha pronunciato l'ordinanza di vendita o ha delegato la vendita dopo il 1/3/2006 di regola è nominato un custode giudiziario con il compito di far visitare l'immobile agli interessati e di fornire ogni informazione utile.
Ai sensi dell'art. 585 c.p.c. l'aggiudicatario può stipulare con le banche contratti di finanziamento che riceveranno esecuzione solo in caso di aggiudicazione, svolgendosi in tal caso il versamento diretto in favore della procedura dell'importo finanziato dalla banca.
In questo momento l'importo massimo erogabile dalle banche si aggira intorno l'80% del valore di aggiudicazione.