Conversione pignoramento
(*)La conversione del pignoramento consente al debitore esecutato di sostituire l’oggetto del pignoramento costituito da un bene mobile o immobile con una somma di denaro determinata dal Giudice.
L’istanza deve essere depositata prima che sia disposta la vendita e cioè che sia pronunziata l’ordinanza con la quale il Giudice fissa la data della vendita o delega le operazioni di vendita ad un professionista.
L’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà essere accompagnata dal versamento di una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il versamento va effettuato presso un istituto bancario a scelta dell’esecutato aprendo un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice. E’ possibile chiedere un pagamento dilazionato sino ad un massimo di 18 mesi evitando, nel frattempo, la vendita. Una volta verificato il buon esito dei versamenti il Giudice disporrà la cancellazione del pignoramento e l’assegnazione della somma versata ai creditori.