Pignoramento cos’è

Il pignoramento è l'atto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata. Consiste nella ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati (art.492 c.p.c.).

Ciò significa che tali beni, pur restando di proprietà e di solito anche nel possesso del debitore, sono sottratti alla sua libera disponibilità essendo diretti al soddisfacimento delle pretese creditorie.

Il pignoramento può essere iniziato solo dopo la notifica dell' atto di precetto e dopo il decorso del termine per l’adempimento spontaneo in esso indicato, che non può essere minore di dieci giorni.

Salve le forme particolari, il pignoramento deve contenere, oltre l'ingiunzione di cui sopra, l'avvertimento che il debitore può chiedere la conversione del pignoramento depositandone apposita istanza in cancelleria prima che sia disposta la vendita e l'assegnazione dei beni pignorati, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento.

Quando i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente ovvero appaia manifesta la lunga durata della loro liquidazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi ove si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori. Di tale dichiarazione viene redatto processo verbale, sottoscritto dal debitore.

Se sono indicati beni immobili, l'ufficiale giudiziario procede con le forme dell'espropriazione immobiliare.

Una banca o una società finanziaria o altro creditore possono presentare la richiesta perché il pagamento di una rata di un mutuo o altra forma di finanziamento (o dell'importo totale se è una singola tranche) non è stato saldato, è stato saldato solo in parte e/o il pagamento è avvenuto oltre la scadenza prevista.

L'art.642 c.p.c. prevede l'immediata esecutività dei decreti ingiuntivi solamente nel caso di giustificata urgenza, con onere della prova a carico del creditore richiedente. Il semplice ritardo nel pagamento non giustifica in sé un carattere di urgenza, che è invece previsto se c'è pericolo di un trasferimento di beni mobili (denaro e titoli) e, per i beni immobili, se c'è il pericolo che siano intestati a persona diversa oppure venduti allo scopo di impedirne il pignoramento.

L'immediata esecutività comporta l'iscrizione di ipoteca giudiziale su uno o più beni intestati al cliente, indipendentemente dall'entità del credito da recuperare. L'ipoteca riguarda solo i beni immobili, e non sempre precede il pignoramento, ed è richiesta generalmente per crediti che sono pari ad 1/3 del valore del bene ipotecato o per gli altri motivi che determinano un carattere di urgenza.

La valutazione del bene sia per un'ipoteca che per un pignoramento (preceduto o meno da ipoteca) avviene a cura di periti incaricati dal giudice, e non a cura del creditore, che tenderebbe a sottostimare il reale valore di mercato del bene per poterlo ricomprare a un prezzo di realizzo durante l'asta.

La legislazione non prevede un criterio di proporzionalità fra il credito da garantire e il bene pignorato. Spesso il creditore sceglie la casa perché è un bene immobile e difficilmente si riesce a vendere nel tempo di alcuni mesi previsto dalla procedura, mentre un bene mobile può essere sottratto ed eventualmente con danno e truffa dell'acquirente, se il bene era stato sottoposto nel frattempo ad ipoteca dal giudice.

Ne risulta che il pignoramento di immobili avviene anche per crediti di valore molto minore; Il debitore può trovarsi privato di una fissa dimora, e con una differenza (rispetto al ricavato della vendita all'incanto) che non è sufficiente ad acquistarne una nuova, essendo l'immobile venduto al costo storico e non ai prezzi correnti.

L'ipoteca è ventennale ma dura finché il credito non è stato completamento risarcito (nel caso non fosse estinto viene rinnovata di altri 20 anni), e non viene progressivamente rilasciata nel caso di un rimborso del credito suddiviso in più tranches.

La segnalazione dell'insolvenza alla Centrale Rischi Interbancaria esclude dal credito i clienti, mentre l'ingiunzione di pagamento ne blocca l'operatività finanziaria.

Ecco allora per evitare tutto questo, che interveniamo noi.

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